L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. collegato lavoro) fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21, c. 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali chiarendo che: “rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Circolare 048/2025
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- 15/04/2025
Ministero del lavoro – Circolare 27 marzo 2025, n. 6 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali – articolo 11, legge 13 dicembre 2024, n. 203 (chiarimenti).
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