L’articolo 1, c. 171, della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al c. 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Circolare 082/2025
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- 23/06/2025
INPS, circolare 5 giugno 2025, n. 98 – NASpI – ulteriori requisiti per l’accesso alla prestazione – articolo 1, c. 171, legge 30 dicembre 2024, n. 207.
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