Nello specifico, l’istante – Ente Bilaterale del Terziario del Lazio – ha chiesto di sapere se in qualità di sostituto di imposta debba applicare, in relazione all’erogazione di due forme di contributo (bonus covid e contributo di malattia di lunga durata), la ritenuta a titolo di acconto, in quanto le predette prestazioni erogate non concorrono alla formazione del reddito dei beneficiari.
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