Attraverso la risoluzione nr. 27 del 19 giugno, in risposta ad uno specifico interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che abbia omesso di presentare la predetta comunicazione può ricorrere all’istituto della c.d. “remissione in bonis” previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, nel rispetto dei requisiti ivi previsti e con il versamento della relativa sanzione.
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