Il comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 consente, fino al prossimo 31 dicembre 2024, di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, a seguito del solo deposito della dichiarazione di inizio lavori asseverata, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
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Circolare 104/24 – impianti fotovoltaici per le strutture turistico ricettive – semplificazioni delle procedure autorizzatorie – chiarimenti ministeriali
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