In particolare, all’articolo 51 del CCNL Turismo viene confermata la previsione del comma 1, in base alla quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.”
Il testo completo della circolare è consultabile nell’area riservata agli associati www.faitastart.it.
PER ASSOCIARSI ALLA FEDERAZIONE, CLICCARE QUI.