Il nuovo regolamento, in considerazione degli effetti inflattivi attuali e prospettici, innalza a 300.000 euro il massimale che un’impresa unica può ricevere da uno Stato membro, tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” già concessi nei tre anni precedenti. Tale periodo temporale, specificatamente definito in un triennio, deve essere considerato su “base mobile” con riferimento ad ogni nuova concessione di singolo aiuto (considerando 3 e 11, regolamento UE n. 2023/2831).
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