Attraverso la circolare nr. 67 del 10 giugno, l’INPS ha comunicato alcune indicazioni operative relativa alla misura prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), che si rammenta ha riconosciuto, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
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Circolare 119/22 – INPS, circolare 10 giugno 2022, n. 67 – decreto sostegni-ter – Esonero contributivo per lavoratori stagionali.
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